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Linee Guida Nazionali PDF Stampa E-mail

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158)



Le Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di fornire informazioni chiare sulla qualità energetica degli immobili e strumenti che consentono di valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni oltre che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di immobili. Esse hanno l'obiettivo di contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici a livello nazionale, coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato di certificazione energetica (ACE) del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.


Il decreto dispone:


a) l' attestato ha una validita' temporale massima di dieci anni e tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (art. 6, comma 1);

b) la validita' massima dell'attestato di certificazione di un edificio e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 6, comma 2);

c) all'attestato di certificazione energetica sono allegati i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in originale o in copia (art. 6, comma 3);

Il decreto stabilisce l'obbligo di aggiornare l'attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le informazioni richieste dall'attestato di certificazione energetica riguardano 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi , ai sopralluoghi e al certificatore.

 

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