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CERTIFICAZIONE Energetica PDF Stampa E-mail

 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE

E' OBBLIGATORIA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E PER GLI ATTI DI COMPRAVENDITA


OBBLIGHI E SCADENZE:

La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni.
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.

 
LA VALIDITA’:

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.


EDIFICI INTERESSATI:

La certificazione energetica degli edifici è necessaria (ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2007):
a) nel caso di nuova costruzione di edifici;
b) nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
c) nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
d) nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.


EDIFICI ESCLUSI:

Le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:
• box;
• cantine;
• autorimesse;
• parcheggi multipiano;
• locali adibiti a depositi;
• strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
• strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
• altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
Inoltre la certificazione energetica non è necessaria per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).


TEMPISTICHE DI RILASCIO:

Quali sono i tempi della certificazione energetica?
La redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici avviene all’atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l’obbligo di far produrre ad un certificatore l’attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori.
In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o locazione, a cura rispettivamente del venditore e del locatore.

I CONTROLLI E LE SANZIONI:

Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori. Sono definite dall’art. 20 della  l.r. 13/2007.
In sintesi:
• salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori.
• Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
• Il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
• Il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1000,00 a 10000 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;
• Il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.


ATTIVITA' DI CERTIFICATORE ENERGETICO:

STUDIO TECNICO MURGIONIARCHITETTURA, NELLA PERSONA DEL TITOLARE, DISPONE DELL'ABILITAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA EUROPEA

ATTIVITA' DI CERTIFICATORE ENERGETICO E RILASCIO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN REGIONE PIEMONTE

  



STUDIO TECNICO MURGIONIARCHITETTURA OPER INOLTRE IN REGIONE LOMBARDIA E IN TUTTA ITALIA

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CON PROCEDURA BESTCLASS E RILASCIO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE VOLONTARIE PER TUTTI GLI EDIFICI
CERTIFICATORE ABILITATO ED ACCREDITATO SACERT

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CON PROCEDURA CENED E RILASCIO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE PER TUTTI GLI EDIFICI NELLA REGIONE LOMBARDIA
CERTIFICATORE ABILITATO ED ACCREDITATO CENED 

 

 

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